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R.D. 23/05/1924 n. 827

Art. 565. Per ottenere il pagamento di un buono ordinario all'ordine smarrito, rubato o distrutto, devesi produrre istanza alla direzione generale del tesoro. L'istanza deve indicare le caratteristiche necessarie per identificare il buono e le circostanze che comprovano l'asserita perdita.

Art. 566. La direzione generale del tesoro, ricevuta l'istanza, ritira dalla tesoreria la contromatrice, sospende ogni operazione sul buono e fa pubblicare per tre volte sulla Gazzetta Ufficiale del Regno e sul foglio degli annunzi legali della provincia, in cui il buono era pagabile, un avviso con cui rende noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione senza che sia fatta opposizione ai sensi dell'art. 567, e, maturatasi la scadenza, sarà provveduto al rimborso del buono perduto. Analogo avviso viene affisso, per sei mesi, all'albo delle camere di commer cio del Regno. Le spese sono a carico dell'istante. Ove la direzione generale del tesoro lo ritenga opportuno, l'avviso può esse- re anche affisso agli sportelli delle delegazioni del tesoro, delle sezioni di tesoreria e della tesoreria centrale. La stessa direzione generale può per ragioni speciali raddoppiare il termine di sei mesi e far ripetere le pubblicazioni. Per somme non eccedenti le lire 480.000 non è necessaria l'affissione nelle camere di commercio, è sufficiente una sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel foglio degli annunzi legali, il termine per l'opposizione è ridotto ad un mese ed il rimborso può effettuarsi alla scadenza con garanzia fideiussoria ritenuta accettabile dall'amministrazione.

Art. 567. Chi ritiene di avere diritto di opporsi al pagamento del buono deve far notificare giudizialmente la opposizione a chi ha denunciato lo smarrimento, il fur- to o la distruzione e alla direzione generale del tesoro, e depositare in una tesoreria dello Stato il buono in contestazione, qualora ne sia in possesso. Dopo ci la direzione generale del tesoro sospende ogni provvedimento fino che non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato o un accordo fra le parti. In base alla sentenza o all'accordo viene disposto il pagamento a scadenza del buono smarrito, rubato o distrutto.

Art. 568. Trascorso il termine per le opposizioni, le camere di commercio e gli altri uffici presso i quali gli avvisi siano stati pubblicati, li restituiscono alla direzione generale del tesoro con dichiarazione che sono stati affissi per tutto il tempo prescritto.

Art. 569. La direzione generale del tesoro quando abbia avuto di ritorno tutti gli avvisi muniti della dichiarazione di affissione, di cui all'art. precedente, e qualora non sia stata fatta opposizione, prende nota sulle proprie scritture dell'annullamento del buono dichiarato perduto e ne annulla la matrice e la contromatrice.

Art. 570. Se la denunzia della perdita del buono e la relativa richiesta di rimborso pro- vengono dal titolare o dal suo erede o dal cessionario riconosciuto dal titolare stesso o dichiarato tale da sentenza passata in cosa giudicata, la direzione generale del tesoro provvede sotto l'osservanza dell'articolo precedente al pagamento a scadenza del buono.

Art. 571. Se chi ha fatto la domanda si dichiara bens cessionario, ma non sia riconosciuto tale dal titolare o da sentenza passata in cosa giudicata, deve prestare una cauzione per somma non inferiore all'importo del buono. La cauzione può essere prestata in contanti o in titoli di rendita consolidata o redimibile o di prestiti nazionali. Se è prestata in contanti o in titoli al portatore deve farsene il deposito alla cassa dei depositi e prestiti. Se è prestata in titoli nominativi, questi devono essere vincolati a favore dello Stato con la precisa indicazione del vincolo. I titoli sono valutati al corso medio di borsa del semestre precedente a quello in cui viene prestata la cauzione sotto deduzione di un decimo. Se per successive variazioni nei corsi di borsa o per altro motivo la cauzione divenisse insufficiente, l'amministrazione può fissare all'interessato un termine per reintegrarla. Se questi non vi provvede può venire sospeso il pagamento degli interessi sui titoli costituiti in cauzione. La direzione generale del tesoro, dietro produzione della polizza del deposito e del titolo vincolato e sotto l'osservanza dei precedenti commi, provvede al pagamento a scadenza del buono dichiarato perduto.

Art. 572. La cauzione dura fino al termine di prescrizione dei buoni in conformità al precedente art. 563. Se prima della scadenza di tale termine il titolare del buono o il suo erede o il cessionario riconosciuto dal titolare stesso o dichiarato tale da sentenza passata in cosa giudicata intenda fare valere il proprio diritto, dovrà esibire il buono, ove ne sia in possesso, e promuovere una sentenza a proprio favore, in base alla quale, quando sia passata in cosa giudicata, la direzione generale del tesoro provvede al pagamento della somma rappresentata dal buono, ed incamera la cauzione prestata da chi ne aveva denunciata la perdita, fino a concorrenza della somma pagata.

Art. 573. Quando lo Stato, adempiute le formalità prescritte, ha eseguito il pagamento di un buono smarrito, rubato o distrutto, rimane liberato da ogni responsabilità verso i terzi.

Art. 574. Nel caso di smarrimento o distruzione della contromatrice di un buono del tesoro deve esserne informata la direzione generale del tesoro, la quale provvede rilasciando una dichiarazione che tenga luogo della contromatrice stessa.

Art. 575. Nel caso di smarrimento della dichiarazione di ricevuta di cui agli artt. 551 e 552, si provvede giusta quanto è stabilito dall'art. 250 per lo smarrimento delle quietanze di Tesoreria. Nel caso di smarrimento di buoni del Tesoro ordinari pagati o di cedole interessi si provvede giusta quanto è stabilito dall'art. 473 per lo smarrimento dei titoli di spesa pagati.

TITOLO Dei conti correnti e delle contabilità speciali. Capo Dei conti correnti tra il tesoro e talune amministrazioni speciali.

Art. 576.

1. Le sezioni di tesoreria pagano per conto della Cassa depositi e prestiti e del Fondo edifici di culto, nonché‚ delle amministrazioni ed aziende autonome e degli enti pubblici a ci autorizzati, i titoli di spesa che vengono loro spediti dalle amministrazioni anzidette. Le amministrazioni versano anticipatamente le somme occorrenti nella tesoreria centrale. La tesoreria accredita le somme nei rispettivi conti correnti.

Art. 577.

1. Nell'eseguire i pagamenti di cui all'articolo 576 le sezioni di tesoreria osservano le norme generali contenute nel presente regolamento e le disposizioni speciali dei regolamenti della Cassa depositi e prestiti, del Fondo edifici di culto, delle amministrazioni e aziende autonome e degli enti pubblici dai quali sono spediti i titoli di spesa.

Art. 578. I titoli di spesa da pagarsi dalle sezioni di tesoreria sono inviati dalle amministrazioni che li emettono alle delegazioni del tesoro, che ne prendono nota in appositi registri e li rimettono alle sezioni di tesoreria ritirandone ricevuta. I titoli di spesa da pagarsi fuori del capoluogo della provincia debbono esse- re individuali.

Art. 579.

1. Le sezioni di tesoreria iscrivono i pagamenti eseguiti in registri speciali distinti per ogni amministrazione e presentano le contabilità dei titoli di spesa cartacei e di quelli informatici pagati con le modalità previste per i titoli emessi dalle amministrazioni centrali dello Stato.

Art. 580. Le delegazioni del tesoro verificano i titoli pagati, li allibrano nei loro registri e li restituiscono alle rispettive sezioni di tesoreria. Queste li descrivono giornalmente in tanti elenchi quante sono le amministrazioni cui si riferiscono i pagamenti e alla fine del mese, fatto il totale di ciascuno di tali elenchi, li trasmettono, pel tramite della delegazione, insieme coi titoli pagati, alle amministrazioni competenti. Gli invii degli elenchi e titoli anzidetti debbono farsi dalle delegazioni del tesoro nei primi cinque giorni del mese successivo a quello cui i detti elenchi si riferiscono.

Art. 581.

1. La Cassa depositi e prestiti, il Fondo edifici di culto, le amministrazioni e aziende autonome e gli enti pubblici di cui all'art. 576 confrontano i dati informatici dei titoli pagati con quelli dei titoli emessi e, riconosciuti li regolari, ne informano la Direzione generale del tesoro e la Corte dei conti, evidenziando il complessivo importo dei titoli respinti.

2. La Direzione generale del tesoro sulla base delle predette informazioni ordina alla tesoreria centrale di addebitare le somme pagate sui relativi conti correnti con contestuale emissione di quietanza di fondo somministrato e comunica l'avvenuto addebitamento sia alle amministrazioni interessate sia all'istituto incaricato del servizio di tesoreria.

Art. 582.

1. I titoli di spesa cartacei e i mandati informatici, non pagati entro l'anno finanziario successivo a quello di emissione, sono restituiti, salvo che non sia altrimenti disposto dai rispettivi regolamenti.

Art. 583. Nel caso di smarrimento o distruzione di un titolo di spesa, se ne informa l'amministrazione che lo emise, e questa provvede per la spedizione di un duplicato nel modo e nelle forme stabilite dal suo speciale regolamento.

584. Le operazioni relative alle amministrazioni autorizzate a tener conto corrente col tesoro, per le quali non siano applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono regolate da speciali istruzioni. Capo II Delle contabilità speciali

Art. 585. Le somme versate nelle sezioni di tesoreria da speciali amministrazioni o da funzionari, per formare fondi dei quali possano disporre mediante ordini di pagamento, costituiscono le contabilità speciali. Non possono essere versati a tali contabilità fondi di bilancio, salvo che ci sia autorizzato da speciali disposizioni legislative. Nessuna contabilità speciale può essere tenuta dai tesorieri senza autorizzazione della direzione generale del tesoro. Le delegazioni del tesoro debbono tenere in appositi registri i conti correnti delle somme versate, e di quelle pagate per ciascuna amministrazione funzionario autorizzati a tenere contabilità speciali.

Art. 586. La sezione di tesoreria non può ricevere alcuna somma a credito delle contabilità speciali, senza la fattura di versamento vistata dal capo della delegazione del tesoro.

Art. 587. I pagamenti sono fatti dalle sezioni di tesoreria su ordini emessi dai capi delle amministrazioni alle quali sono intestate le contabilità speciali e sempre entro i limiti dei fondi medesimi. Sui titoli pagati le sezioni di tesoreria debbono apporre il bollo colla dizione “pagato” Tali ordini sono trasmessi alle sezioni di tesoreria pel tramite delle delegazioni del tesoro, le quali, dopo averli riscontrati in regola coi conti correnti di cui all'art. 585 ed averli in essi registrati, vi appongono il visto.

Art. 588. Tutte le operazioni relative alle contabilità speciali vengono registrate in un solo giornale generale, distinto dagli altri giornali che si tengono nelle sezioni di tesoreria per le contabilità dello Stato. Il giornale porta una propria numerazione progressiva e si chiude in fine di ciascun esercizio. 589. Per ognuna delle contabilità speciali è tenuto separato bollettario di quietanze a madre e figlia, con una particolare numerazione progressiva, la quale si chiude in fine di esercizio. Le quietanze portano il bollo a secco del ministero delle finanze e debbono essere registrate e controfirmate dal capo della delegazione del tesoro, al quale spetta di consegnarle o trasmetterle alle parti interessate.

Art. 590. Per lo smarrimento o la distruzione delle quietanze d'entrata e degli ordini di pagamento, quando nulla sia prescritto dai regolamenti e dalle istruzioni relative, si procede a norma del disposto nella sezione III del capo II del titolo VI e nel capo XI del titolo VII del presente regolamento.

Art. 591. Con le forme e secondo le prescrizioni stabilite dalle relative istruzioni, le sezioni di tesoreria presentano alle rispettive delegazioni del tesoro, alla fine di ogni mese o degli altri periodi stabiliti dalle istruzioni, o alla chiusura della contabilità speciale, se questa avvenga prima della fine del mese o dei periodi predetti, il conto dei fondi di ciascuna contabilità corredato dei titoli pagati. La delegazione del tesoro confronta il conto coi propri registri, e, dopo averlo fatto rettificare in relazione ad eventuali rilievi, lo trasmette con la propria dichiarazione di regolarità all'amministrazione o al funzionario interessato.

 

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